![]() |
"Uniti Come Api Laboriose Per Il
Bene Della Comunità"
|
||
| L'Associazione | La Lista Civica | ||
| Il Governo Civico delle Marche | |||
| Home Page > Lista Civica > Riforme istituzionali: Il federalismo |
![]() |
|
Riforma Costituzionale: il
federalismo
Vediamo le
novità più importanti che dalla prossima
legislatura entreranno in vigore e che ridisegnano una nuova Italia
sotto il profilo dell’organizzazione istituzionale:
FORMA DI GOVERNO: Presidente della Repubblica Per accedere al “Quirinale” occorreranno 40 anni rispetto ai 50 previsti dalla vigente legge. Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, dall’altra perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, quello di scegliere il premier e di sciogliere le Camere. Parlamento Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. Scende a 518 il numero di deputati, 18 dei quali saranno eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all'estero. Viene introdotta la nuova figura dei "deputati a vita" che saranno 3 di nomina presidenziale, oltre agli ex capi dello Stato. Cambia anche l'età minima per essere eletti deputati: non più 25 anni, bensì 21. Primo ministro Diventa più forte il premier. Sarà eletto con elezione diretta ed una volta nominato dal Presidente della Repubblica non avrà bisogno della fiducia per insediarsi. Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera. Corte Costituzionale Sarà composta da 15 giudici che saranno nominati: 4 dal presidente della Repubblica, 4 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, 3 dalla Camera dei deputati, 4 dal Senato federale della Repubblica integrato dai governatori. Concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Il rafforzamento eccessivo dei poteri del Presidente del Consiglio, che arrivano fino al potere di scioglimento della Camera, ridimensiona e un indebolisce il ruolo e la funzione di garanzia del Capo dello Stato, e quindi compromette gravemente il principio del bilanciamento dei poteri proprio di ogni sistema democratico. Inoltre, la concentrazione di poteri in capo al Primo Ministro inevitabilmente limita fortemente gli spazi di confronto e di concertazione tra Governo e forze sociali. SENATO FEDERALE Palazzo Madama sarà composto da 252 senatori, più 42 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, la metà in rappresentanza delle Regioni e delle Province stesse, l'altra delle le Autonomie locali, senza diritto di voto. L'età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali 40 anni a 25. Avrà anche nuove competenze: si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre perde il potere di sfiduciare il premier, che resta, anche se con nuove regole, esclusivo della Camera. E’ questo uno degli aspetti più confusi e contraddittori dell’ intero provvedimento. Riteniamo che ne’ la contestualità di elezione dei senatori e dei consiglieri regionali ne’ tanto meno la presenza di rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, totalmente depotenziati in quanto privi del diritto di voto, siano elementi idonei ad assicurare quella rappresentatività e quella operatività politica che le regioni e gli enti locali dovrebbero avere nel Parlamento di un sistema federale. FORMAZIONE DELLE LEGGI La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (servono due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato sia alle regioni, ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle. Scompare la "spola" di un provvedimento che passa dalla Camera al Senato, o viceversa, fin quando non si arriva all’approvazione del testo identico. Se le Camera e il Senato non approvano una legge nel medesimo testo, i presidenti dei due rami del Parlamento convocano una commissione composta da 30 deputati e 30 senatori, che dovrà elaborare un nuovo testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. La procedura appare complessa e tortuosa, al punto da non garantire uno snellimento dell’iter e un abbreviamento dei tempi rispetto al modello attuale, ma anzi, in alcuni casi, tale da comportare un aggravio degli stessi. Cio’ vale soprattutto per quanto riguarda le leggi appartenenti alla tipologia bicamerale, politicamente molto rilevanti, per le quali è previsto 1’intervento di una commissione bicamerale incaricata di proporre un testo unificato, nei casi in cui un disegno di legge non sia approvato dalle due Camere nel medesimo testo. COMPETENZE LEGISLATIVE STATO-REGIONI “DEVOLUTION” Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La riassegnazione di settori strategici alla competenza esclusiva dello Stato è condivisibile, Riforma Costituzionale: il federalismo Vediamo le novità più importanti che dalla prossima legislatura entreranno in vigore e che ridisegnano una nuova Italia sotto il profilo dell’organizzazione istituzionale: FORMA DI GOVERNO: Presidente della Repubblica Per accedere al “Quirinale” occorreranno 40 anni rispetto ai 50 previsti dalla vigente legge. Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, dall’altra perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, quello di scegliere il premier e di sciogliere le Camere. Parlamento Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. Scende a 518 il numero di deputati, 18 dei quali saranno eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all'estero. Viene introdotta la nuova figura dei "deputati a vita" che saranno 3 di nomina presidenziale, oltre agli ex capi dello Stato. Cambia anche l'età minima per essere eletti deputati: non più 25 anni, bensì 21. Primo ministro Diventa più forte il premier. Sarà eletto con elezione diretta ed una volta nominato dal Presidente della Repubblica non avrà bisogno della fiducia per insediarsi. Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera. Corte Costituzionale Sarà composta da 15 giudici che saranno nominati: 4 dal presidente della Repubblica, 4 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, 3 dalla Camera dei deputati, 4 dal Senato federale della Repubblica integrato dai governatori. Concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Il rafforzamento eccessivo dei poteri del Presidente del Consiglio, che arrivano fino al potere di scioglimento della Camera, ridimensiona e un indebolisce il ruolo e la funzione di garanzia del Capo dello Stato, e quindi compromette gravemente il principio del bilanciamento dei poteri proprio di ogni sistema democratico. Inoltre, la concentrazione di poteri in capo al Primo Ministro inevitabilmente limita fortemente gli spazi di confronto e di concertazione tra Governo e forze sociali. SENATO FEDERALE Palazzo Madama sarà composto da 252 senatori, più 42 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, la metà in rappresentanza delle Regioni e delle Province stesse, l'altra delle le Autonomie locali, senza diritto di voto. L'età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali 40 anni a 25. Avrà anche nuove competenze: si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre perde il potere di sfiduciare il premier, che resta, anche se con nuove regole, esclusivo della Camera. E’ questo uno degli aspetti più confusi e contraddittori dell’ intero provvedimento. Riteniamo che ne’ la contestualità di elezione dei senatori e dei consiglieri regionali ne’ tanto meno la presenza di rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, totalmente depotenziati in quanto privi del diritto di voto, siano elementi idonei ad assicurare quella rappresentatività e quella operatività politica che le regioni e gli enti locali dovrebbero avere nel Parlamento di un sistema federale. FORMAZIONE DELLE LEGGI La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (servono due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato sia alle regioni, ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle. Scompare la "spola" di un provvedimento che passa dalla Camera al Senato, o viceversa, fin quando non si arriva all’approvazione del testo identico. Se le Camera e il Senato non approvano una legge nel medesimo testo, i presidenti dei due rami del Parlamento convocano una commissione composta da 30 deputati e 30 senatori, che dovrà elaborare un nuovo testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. La procedura appare complessa e tortuosa, al punto da non garantire uno snellimento dell’iter e un abbreviamento dei tempi rispetto al modello attuale, ma anzi, in alcuni casi, tale da comportare un aggravio degli stessi. Cio’ vale soprattutto per quanto riguarda le leggi appartenenti alla tipologia bicamerale, politicamente molto rilevanti, per le quali è previsto 1’intervento di una commissione bicamerale incaricata di proporre un testo unificato, nei casi in cui un disegno di legge non sia approvato dalle due Camere nel medesimo testo. COMPETENZE LEGISLATIVE STATO-REGIONI “DEVOLUTION” Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La riassegnazione di settori strategici alla competenza esclusiva dello Stato è condivisibile, anche se resta la difficoltà di attribuzione delle competenze specifiche per quei settori (ad esempio trasporti ed energia) per i quali si prevedono due differenziati ambiti di intervento, statale e regionale. Ma la criticità maggiore per quanto riguarda le competenze legislative rimane comunque la riaffermazione della devolution, e quindi 1’attribuzione di competenze esclusive alle Regioni su aspetti strategici della sanità, dell’ istruzione e della sicurezza. Questa impostazione determina inevitabili sperequazioni territoriali nel godimento di diritti fondamentali, contraddice le garanzie di unitarietà del sistema che 1’attuale Titolo V della Costituzione assicura attribuendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e contrasta nettamente con il modello di federalismo cooperativo e solidale. FEDERALISMO FISCALE Il federalismo fiscale introduce due concetti chiave: - vengono fissati dei limiti per cui in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva; - viene inserito il concetto di sussidiarietà fiscale, ovvero il cittadino, su alcune spese come a esempio quelle di mantenimento dei figli, invece di pagare le tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale, può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi. Queste ultime previsioni, se da un lato pongono l’attenzione sulle tematiche del finanziamento delle nuove competenze e del federalismo fiscale, finora completamente eluse, sono criticabili, perché, ancora una volta, comportano un dilazionamento dei tempi per la loro concreta attuazione mentre, si tratta di elementi prioritari per la realizzazione di un modello compiuto di federalismo cooperativo e solidale. REFERENDUM Il referendum confermativo, diversamente da oggi, sarà possibile anche se la legge costituzionale è stata approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi. Qualora la legge passasse senza i due terzi, il referendum risulterà valido solo se voterà la metà più uno degli aventi diritto. UNA VALUTAZIONE SUL METODO: Ancora una volta i tempi forzati del dibattito parlamentare hanno impedito di affrontare in termini chiari gli aspetti più confusi, ma soprattutto hanno impedito un ripensamento complessivo, un confronto e un approfondimento assolutamente necessari nel momento in cui si riformano istituti fondamentali della nostra democrazia. Le modifiche della Costituzione, e quindi degli assetti istituzionali, non possono essere decise a “colpi di maggioranza, ma devono necessariamente essere ampiamente condivise e partecipate. Per queste ragioni ci impegniamo nel contrastare il provvedimento, di cui non condividiamo il merito e che riteniamo dannoso per gli assetti democratici del Paese. anche se resta la difficoltà di attribuzione delle competenze specifiche per quei settori (ad esempio trasporti ed energia) per i quali si prevedono due differenziati ambiti di intervento, statale e regionale. Ma la criticità maggiore per quanto riguarda le competenze legislative rimane comunque la riaffermazione della devolution, e quindi 1’attribuzione di competenze esclusive alle Regioni su aspetti strategici della sanità, dell’ istruzione e della sicurezza. Questa impostazione determina inevitabili sperequazioni territoriali nel godimento di diritti fondamentali, contraddice le garanzie di unitarietà del sistema che 1’attuale Titolo V della Costituzione assicura attribuendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e contrasta nettamente con il modello di federalismo cooperativo e solidale. |